| STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PER LA SINISTRA BOLOGNA |
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Art 1: La presente Associazione si riconosce nella Carta di Intenti che si allega e si propone di essere un centro di elaborazione, di promozione e di diffusione di idee e di iniziative nei campi della politica, della cultura, dell’ambiente, dell’economia, delle scienze sociali al fine di organizzare tutte/i coloro che sono interessati a costruire un soggetto unitario e plurale della sinistra in Italia. Art 2: E’ costituita l’Associazione per la Sinistra Bologna con sede in Bologna, via Gianbologna n 4. L’Associazione potrà avere delle articolazioni territoriali nei comuni della Provincia di Bologna che potranno costituirsi in propri circoli per la realizzazione delle norme statutarie. Art 3: Per la Sinistra Bologna è un’associazione politico-culturale che assume come tratto distintivo la pratica collettiva, l’elaborazione comune, l’iniziativa politico- sociale – culturale, che adotta il metodo partecipativo per la massima condivisione delle proprie decisioni. Gli iscritti hanno diritto ad una completa, costante informazione su tutte le attività dell’associazione. L’Associazione ha anche lo scopo di promuovere e diffonderei i valori della solidarietà, dell’uguaglianza sociale, delle libertà individuali, del rispetto dei diritti fondamentali, della parità di trattamento e della non discriminazione. L’Associazione si propone, altresì, di lottare per la realizzazione della piena cittadinanza di tutte le persone, di promuovere l'affermazione e la diffusione della cultura delle differenze e di dialogare e cooperare con gli altri movimenti impegnati a cambiare l'iniquo patto sociale;
L’Associazione opera per il raggiungimento dei propri scopi sociali attraverso attività politiche, di formazione, informazione, consulenza ed assistenza, ludiche, ricreative, del tempo libero; Art 4: L’Associazione potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nel presente statuto, comprese azioni e servizi rivolti anche a soggetti pubblici e privati, o che operano nel campo della promozione sociale, del volontariato, della cooperazione e del Terzo Settore in genere. Può altresì stabilire protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici, di terzo settore e privati per la promozione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dal presente statuto. Gli interventi potranno essere realizzati anche a mezzo di convenzioni con Enti Locali, Comuni, Province, Regioni, nonché Enti Privati e Pubblici in genere, siano essi Nazionali, Internazionali o dell’U.E. Art 5: Il numero dei soci é illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Art 6: Gli aderenti all’Associazione possono organizzare le attività, che si ispirano ai principi contenuti nella carta di intenti, in circoli territoriali o tematici. Art 7: I Soci hanno diritto a:
Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto del presente statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione ed all'osservanza delle delibere degli organismi sociali. La quota sociale, da saldare entro e non oltre l'inizio dell'anno sociale, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e/o patrimoni dell’Associazione e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale nei tempi previsti dal presente statuto. Art. 8: La qualifica di socio si perde per:
Art 9: L’Associazione, nel perseguimento dei fini e degli scopi sociali, si avvale prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati tuttavia, in caso di particolari necessità l’Associazione può anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni, nonché assumere lavoratori, tutto ciò anche ricorrendo ai propri associati.
ORGANI SOCIALI E SISTEMA ORGANIZZATIVO
Art. 10 Sono organi dell’Associazione:
1) L’ASSEMBLEA DEI SOCI L' Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che alla data di convocazione dell’assemblea siano in regola con il pagamento della quota sociale. In assemblea non sono ammesse deleghe. L' Assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria -che viene convocata per circostanze eccezionali - tramite:
In tale caso essa dovrà aver luogo entro 60 giorni a partire dalla data in cui è stata presentata la richiesta e delibererà solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.
2) CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene eletto dall’assemblea dei soci e ha durata di due anni; è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di 11 membri. Tutti i soci sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed é responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio; Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo. Il Presidente rappresenta l’Associazione verso terzi ed in giudizio, detiene la firma sociale e su delibera del Consiglio Direttivo può delegare questa facoltà ad altro socio, predisponendo ove necessario incarichi e procure.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi e straordinariamente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale é conservato agli atti ed é a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. 3) Il PRESIDENTE E’ eletto/a ogni due anni dal direttivo a maggioranza assoluta. Ha la rappresentanza legale del Circolo ed é responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio; il Presidente rappresenta l’Associazione verso terzi ed in giudizio, detiene la firma sociale e su delibera del Consiglio Direttivo può delegare questa facoltà ad altro socio, predisponendo ove necessario incarichi e procure. 4) IL/LA TESORIERE è l’organo contabile dell’associazione; cura la gestione contabile; redige il rendiconto trimestrale sulla situazione contabile dell’Associazione e i bilanci preventivi e consuntivi annuali; individua i piani d’investimento da sottoporre al C.D..; propone annualmente al C.D. le quote del tesseramento per i soci ordinari e i soci sostenitori.
PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVAArt. 11 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
Sono fonti di finanziamento dell’associazione:
Art. 12 L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà proporsi come struttura di servizi per associazione, enti pubblici o privati, che perseguano fini che coincidono con gli scopi e i principi sociali. Potrà altresì stipulare accordi che mirino a favorire lo sviluppo dell’Associazione nonché somministrare ai soci bevande ed alimenti anche attraverso la promozione di GAS (Gruppi di Acquisti Solidale) come momento ricreativo e di socialità. Potrà altresì organizzare manifestazioni pubbliche per promuovere la propria attività con intrattenimenti e somministrazione di bevande e alimenti, potrà organizzare feste ed eventi ricreativi. Art. 13 L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un rendiconto economico e finanziarioIl rendiconto economico-finanziario dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste che consentano di determinare la competenza dell'esercizio e il patrimonio dell' Associazione. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali e per nuovi impianti o attrezzature. Gli utili di gestione non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONEArt. 14 La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni l’una dall’altra, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dalle leggi di settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti, se possibile, fra i soci.
Art. 15 Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, decide l’assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.
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